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[1]Il personale assistente e tecnico con qualunque denominazione attualmente addetto alla cattedra di discipline sperimentali e dimostrative nelle Regie Universita' e nei Regi Istituti d'istruzione superiore, sara' all'atto dell'applicazione della presente legge raggruppato rispettivamente nelle categorie di aiuto e di assistente, o di capotecnico, tecnico o aiuto tecnico.
[2]Il personale subalterno sia di ruolo, sia straordinario, nella prima applicazione della presente legge sara' distribuito tra i bidelli e custodi e tra gl'inservienti.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
