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Il personale assistente straordinario, che all'atto della promulgazione della presente legge si trovi addetto ai singoli Istituti, e che dopo un biennio dall'applicazione della medesima, e la revisione di cui all'art. 32, non abbia trovato posto negli uffici di ruolo stabiliti dal nuovo organico s'intende cessato.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
