Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli aiuti ed assistenti, che all'atto dell'applicazione della legge percepiscano uno stipendio superiore alle L. 2000 e 1500 rispettivamente, conserveranno la somma eccedente a titolo di assegno personale.

[2]Eguale beneficio e' accordato ai capi tecnici, ai tecnici, ed agli aiuti tecnici, alle levatrici, alle levatrici assistenti e al personale subalterno, che eventualmente percepiscano stipendi superiori a quelli stabiliti dalla presente legge pei rispettivi uffici.

[3]Sara' dato inoltre un assegno ad personam di L. 60 o 120 al personale subalterno che abbia gia' conseguito rispettivamente uno o due aumenti sessennali sullo stipendio di ruolo.

[4]Tutti i maggiori assegni suddetti verranno gradualmente diminuiti e soppressi a misura che maturino i nuovi aumenti quinquennali.

Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;496~art37 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari