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[1]Gli aiuti ed assistenti, che all'atto dell'applicazione della legge percepiscano uno stipendio superiore alle L. 2000 e 1500 rispettivamente, conserveranno la somma eccedente a titolo di assegno personale.
[2]Eguale beneficio e' accordato ai capi tecnici, ai tecnici, ed agli aiuti tecnici, alle levatrici, alle levatrici assistenti e al personale subalterno, che eventualmente percepiscano stipendi superiori a quelli stabiliti dalla presente legge pei rispettivi uffici.
[3]Sara' dato inoltre un assegno ad personam di L. 60 o 120 al personale subalterno che abbia gia' conseguito rispettivamente uno o due aumenti sessennali sullo stipendio di ruolo.
[4]Tutti i maggiori assegni suddetti verranno gradualmente diminuiti e soppressi a misura che maturino i nuovi aumenti quinquennali.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
