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[1]Nessun posto di professore ordinario o straordinario di materie fondamentali o complementari, oltre quelli assegnati nelle tabelle B, C, D, puo' essere istituito, se non per legge.

[2]E' fatta eccezione a questa disposizione per il R. politecnico di Torino e per gli altri Istituti di cui all'art. 28 della presente legge. Gli Istituti stessi entro i limiti dei rispettivi bilanci potranno provvedere alla modificazione dei propri organici senza aggravio allo Stato, maggiore di quello indicato nell'art. 28 sopracitato.

Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-07-19;496~art4 · fonte del testo

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