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[1]Con regolamenti speciali si provvedera' alla esecuzione della presente legge.
[2]Al personale assistente e tecnico, sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 28 della legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
