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[1]In ogni Universita' o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potra' nominare che un solo professore ordinario o straordinario.
[2]Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potra' soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facolta' o scuola e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
