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[1]Ai professori ufficiali non possono essere affidati incarichi retribuiti di materie complementari.

[2]Possono essere loro conferiti incarichi di materie fondamentali, sia nella stessa Universita' o nello stesso Istituto, sia in altro Istituto superiore Regio nella stessa sede.

[3]Per le materie fondamentali comuni a piu' Facolta' o scuole, l'insegnamento dovra' essere impartito dal professore titolare, senza che gli competa alcuna speciale retribuzione. Ove pero', a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facolta' o scuole un indirizzo sostanzialmente diverso, si potra' istituire un corso speciale, il quale sara' dato per incarico e affidato di preferenza al professore titolare.

Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;496~art7 · fonte del testo

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