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[1]I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo, di cui all'art. 4 e alle tabelle B e D, debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianita' a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253.
[2]Ai posti rimanenti puo' provvedere il Ministero col bandire concorsi per il grado di ordinario o col nominare professori ordinari per l'art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e per l'art. 20 della legge 16 febbraio 1861, n. 82, in quelle Universita' che siano maggiormente sprovviste di ordinari, o dove la nomina di un ordinario sia altrimenti conveniente per ragioni didattiche.
[3]Per le nomine di ordinario negli Istituti superiori universitari sono applicabili le norme di legge per essi vigenti.
[4]Rimangono ferme le disposizioni delle leggi 12 giugno 1904, numero 253 e 7 luglio 1907, n. 481; intendendosi che, a termini dell'art. 1 di quest'ultima legge, possono essere trasferiti tutti i professori ordinari o straordinari nominati per concorso.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
