[1]I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, nei casi previsti dell'art. 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 7 e 8 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.

[2]In tal caso i singoli proprietarii ed il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:

  • a)fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluoghi dell'ispettore forestale competente;
  • b)fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

[3]I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

[4]Le somme suindicate, senza pregiudizio della applicazione del successivo articolo 14, rappresentano la misura massima alla quale potra' giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'articolo 1, o pure al 2 della presente legge.

[5]I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilita', franchi di spesa, alla prossima stazione ferroviaria o tranviaria.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art13 · fonte del testo

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