[1]Alla provincia od alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, i Ministeri dei lavori pubblici, di agricoltura industria e commercio e del tesoro potranno concedere la facolta' di eseguire direttamente le opere si idrauliche che forestali nei bacini montani, di cui agli articoli 1 e 2, sentiti i pareri della Commissione centrale, o del Consiglio superiore delle acque e foreste, secondo i casi, e quello del Consiglio di Stato.

[2]Eguale concessione potra' essere accordata al comune o ai comuni interessati, nonche' al Consorzio degli enti e dei proprietari interessati.

[3]Lo Stato rimborsera' le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

[4]Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, sara' aggiunto il 12 per cento, in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario.

[5]Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate come sopra, dell'ufficio del genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualita' convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sara' corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella delle emissione del decreto di rimborso.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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