[1]Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'articolo 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti puo' essere aumentato sino a tre decimi, diminuendo proporzionalmente il contributo dei proprietari direttamente o indirettamente interessati.
[2]Per l'esame e l'approvazione dei progetti di tali bonificazioni si osserveranno le disposizioni vigenti per i lavori che esegue direttamente lo Stato.
Testo vigente dal 3 agosto 1911
