[1]Per ciascuna bonificazione da eseguirsi a cura dello Stato o col concorso di esso si dovra', coordinatamente al progetto tecnico, compilare un progetto economico, il quale, oltre lo elenco degli interessati ed il riparto dei contributi, dovra' comprendere, per ogni proprieta' interessata, la determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare nonche' la valutazione sommaria dei lavori necessari per la loro bonifica agraria.

[2]Il progetto economico verra' pubblicato per quindici giorni all'albo di ogni comune del territorio interessato.

[3]Sui ricorsi che verranno prodotti entro tale termine o nei successivi giorni quindici, in ordine alla predetta determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, sara' definitivamente provveduto in base al lodo di un collegio arbitrale costituito come all'articolo 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art33 · fonte del testo

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