[1]Il Governo potra' con decreto Reale, sentita la commissione centrale, nonche' il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, determinare quali disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi pel bonificamento dell'Agro Romano e della legge 17 luglio 1910, n. 491 debbano, coi necessari coordinamenti, applicarsi ai terreni bonificati con opere di prima categoria o con opere della seconda che abbiano goduto del concorso governativo, sempre quando non venga ottemperato dai proprietari all'obbligo di cui al precedente articolo.

[2]E' pure autorizzato il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare con decreto Reale, in testo unico, le disposizioni del presente titolo IV, con quelle non abrogate della legge testo unico del 22 marzo 1900, n. 195.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art44 · fonte del testo

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