[1]Qualora non possa venirsi ad un accordo nella misura delle indennita' per occupazioni temporanee, anche per colmate, o pel prezzo di espropriazione, si procedera' a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita', in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge e del testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.

[2]L'esecutore potra', in seguito a decreto prefettizio, prendere possesso temporaneo delle terre da bonificare per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

[3]E' abrogato l'articolo 35 del testo unico di cui nel primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art40 · fonte del testo

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