[1]La indennita' di espropriazione per fondi redditizi e' valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.
[2]Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potra' essere fatta ad un tasso piu' elevato mai superiore al cento per sei o ad un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per quattro.
[3]Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desume o non possa desumersi dal reddito, la indennita' e' determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[4]Comunque sia valutata la indennita', nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o di destinazione dell'intero fondo, o di parte di esso e simili, ne' si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto o riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell'articolo 42 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo vigente dal 3 agosto 1911
