[1]I molini natanti, esistenti in pubblici corsi d'acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradatamente rimossi per disposizione ministeriale.
[2]Ove siavi luogo a pagamento d'indennita', questa, in mancanza di bonario accordo, sara' determinata con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente dal 3 agosto 1911
