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((Per la nomina ad ufficiale degli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 9 valgono gli stessi limiti di eta' stabiliti dall'articolo 8. Per gli aspiranti di cui alla lettera d) il limite di eta' e' fissato a 40 anni)).
Testo in vigore dal 2 agosto 1984 al 7 maggio 1993
