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Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito

Art. 10

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1993 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Articolo abrogato dal d.lgs. 24 marzo 1993, n.117.

Abrogato dal 7 maggio 1993

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1965oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 7 maggio 1993 — 9 ottobre 2010abrogatoper 17 anni
  3. 2 agosto 1984 — 7 maggio 1993per 9 anni
  4. 4 gennaio 1965 — 2 agosto 1984testo originarioper 20 anni

urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art10 · fonte su Normattiva

In questa pagina

  • Testo della norma
  • Norme correlate
  • Versioni nel tempo

Riferimenti normativi

  • Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito
  • Titolo I – Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
  • Capo III – Ufficiali dell'Arma dei carabinieri
  • Artt. 9–10
Vai all’indice dell’attoNormattiva

Norme correlate

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  • Art. 15 Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito
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  • Art. 10 Organici dei sottufficiali dell'Esercito
  • Art. 4 Organici dei sottufficiali dell'Esercito
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