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Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono reclutati col grado di sottotenente:

  • a)dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;
  • b)dagli ufficiali inferiori di complemento i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato il concorso per titoli ed esami per essi stabilito;
  • c)dai sottufficiali in servizio permanente di cui al numero 3) dell'art. 3 che abbiano superato l'apposito;oncorso per titoli ed esami. Il numero dei posti da mettere annualmente a con corso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art11 · fonte su Normattiva