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Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati, col grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, fra i giovani, anche in servizio militare, forniti di:

  • a)diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, per gli ufficiali medici;
  • b)diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione allo esercizio della professione di farmacista, per gli ufficiali chimici farmacisti;
  • c)diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze coloniali, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per gli ufficiali commissari;
  • d)diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per gli ufficiali veterinari. Gli ufficiali di cui al presente articolo frequentano dopo la nomina a tenente in servizio permanente il corso applicativo stabilito dalla tabella annessa alla presente legge. I tenenti del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimicifarmacisti), superato il corso applicativo, debbono frequentare corsi universitari per conseguire, se laureati in farmacia la laurea e l'abilitazione in chimica o in chimica bromatologica, se laureati in chimica, la laurea e l'abilitazione in farmacia. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 20 gennaio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art13 · fonte su Normattiva