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I capitani ed i tenenti di cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 15 della presente legge che non superino il "corso superiore tecnico" rimangono nel ruolo normale dell'Arma o nel ruolo del servizio di appartenenza. I tenenti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 15 che non superino il "corso superiore tecnico" sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del proprio servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comune, per un periodo non inferiore a un mese.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010
