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Fermo il disposto dell'articolo 59, lettera a) della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. la durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento e' determinata dal Ministro per la difesa ove si debba applicare la norma di cui al secondo comma del successivo articolo 23, il servizio di prima nomina e' ridotto fino durata non inferiore a tre mesi in relazione al periodo di servizio gia' trascorso alle armi. Il servizio e' sempre di un mese per: gli ufficiali di complemento trasferiti di ruolo, ai sensi dell'articolo 53 della legge sullo stato degli ufficiali; i sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui al quarto comma dell'articolo 21.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art22 · fonte su Normattiva