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L'allievo ufficiale che venga a trovarsi in una dello condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, e' nominato sottotenente di complemento nell'arma o nel servizio di appartenenza, dalla data sotto la quale l'interessato avrebbe potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento se avesse ultimato i corsi prescritti. Contemporaneamente e' collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore. Per l'allievo ufficiale, deceduto per le cause di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, la data di decorrenza della nomina corrisponde al giorno precedente a quello del decesso.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art24 · fonte su Normattiva