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I sottotenenti di complemento per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo, salvo quanto in appresso disposto:

  • a)il titolo di studio o professionale e': per il ruolo "ufficiali medici", l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; per il ruolo "ufficiali chimici-farmacisti", l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; per il ruolo "ufficiali commissari", uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 13, lettera c); per il ruolo del "servizio veterinario", l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;
  • b)il corso di cui all'articolo 21 e' della durata stabilita dalla tabella ammessa alla presente legge;
  • c)per i servizi sanitario e veterinario, i sottufficiali delle categorie in congedo ed i militari di truppa in congedo illimato, in sostituzione del del corso di cui alla precedente lettera b). debbono superare l'esperimento stabilito dalla tabella presso organismi o unita' del rispettivo servizio;
  • d)il Ministro per la difesa, puo' designare d'autorita' a frequentare il corso di cui alla precedente lettera b), per la nomina a sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario oltre ai militari indicati nel secondo comma dell'articolo 23, anche i militari in congedo illimitato provvisorio. Gli ufficiali di complemento per i servizi sanitario e veterinario sono altresi' tratti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, dagli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art26 · fonte su Normattiva