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Gli ufficiali in servizio permanente del servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) che rivestono il grado di sottotenente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono in pari data il grado di tenente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo previsto dall'articolo 13. Gli allievi dell'Accademia militare frequentatori, alla data di entrata in vigore della presente legge, del corso per ufficiali commissari, conseguono, dopo aver superato il corso stesso, la nomina a tenente in servizio permanente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo di cui allo stesso articolo 13. Ai tenenti di cui ai commi precedenti e' fatto obbligo di frequentare il corso di perfezionamento previsto dalle disposizioni preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art35 · fonte su Normattiva