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Nella prima applicazione della presente legge e' riconosciuta la validita' ai fini del trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria, in aggiunta ai corsi superiori tecnici elencati per detto servizio nell'articolo 17, del corso di ingegneria aeronautica, indirizzo missili, presso l'Universita' di Roma, frequentato con profitto dal capitani e dai tenenti dei ruoli normali delle Armi prima dell'entrata in vigore della legge medesima. Gli ufficiali suddetti debbono prestare un periodo di servizio pratico sperimentale presso stabilimenti militari di durata complessiva non inferiore ad 8 mesi ed il loro trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria puo' essere disposto anche se, durante la frequenza del corso missili o successivamente, siano stati promossi al grado di maggiore.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art36 · fonte su Normattiva