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La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre:

  • a)per i provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, da data non anteriore a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;
  • b)per i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dall'Accademia militare;
  • c)per i provenienti dagli ufficiali di complemento, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3;
  • d)per i provenienti dai sottufficiali, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento. La nomina a tenente in servizio permanente per i giovani in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art4 · fonte su Normattiva