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Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati, col grado di sottotenente, mediante distinti concorsi per titoli ed esami;

  • a)dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina;
  • b)dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
  • c)dai sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado. I vincitori dei concorsi indetti ai sensi del comma precedente sono nominati sottotenenti in servizio permanente da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso. I provenienti dai sottufficiali sono nominati comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento. Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non puo' superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico. L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non puo' superare la meta' di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento. Resta fermo il disposto dell'articolo 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, circa l'immissione nel ruolo speciale unico dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art7 · fonte su Normattiva