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Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse, gli aspiranti non devono aver superato: il 25° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, di cui alle lettere a) e b) del numero 1) dell'articolo 3; il 30° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui alla lettera e) del numero 1) o dai giovani di cui ai numeri 2) e 6) dell'articolo 3; il 32° anno, se provenienti dagli ufficiali di complemento di cui al numero 2) o dai giovani di cui ai numero 4) dell'articolo 3; il 40° anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3) dell'articolo 3.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art8 · fonte su Normattiva