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Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'articolo 2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.
Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 15 giugno 1986
