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Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'articolo 2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 maggio 1986, n. 224
2La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' commutata in ferma di anni dodici".
Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010
