Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei, salvo l'obbligo di completare la, ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1986, n. 224

2

La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici"

Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;249~art4 · fonte su Normattiva