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Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei, salvo l'obbligo di completare la, ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 maggio 1986, n. 224
2La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici"
Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010
