Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1963 al 15 giugno 1986. Leggi il testo vigente →
Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei, salvo l'obbligo di completare la, ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.
Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 15 giugno 1986
