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Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'articolo 5, hanno diritto ad un premio di congedamento di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione. Il semestre e' considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 settembre 1980, n. 574

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La L. 20 settembre 1980, n. 574 ha disposto (con l'art. 38, comma 3) che "I premi di congedamento previsti dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 15 percento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata".

Testo in vigore dal 9 ottobre 1980 al 15 giugno 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;249~art6 · fonte su Normattiva