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Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'articolo 5, hanno diritto ad un premio di congedamento di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione. Il semestre e' considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.
Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 9 ottobre 1980
