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Gli appuntati che, avendo compiuto almeno ventidue anni di servizio effettivo nel Corpo o dieci anni di grado, si siano segnalati per servizi di speciale importanza o si siano particolarmente distinti nell'assolvimento dei propri doveri e posseggano in modo spiccato le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grido di vicebrigadiere, possono essere proposti per la nomina a vicebrigadiere dalle autorita' di grado determinate dal regolamento. Il comandante generale della guardia di finanza, sentita la commissione di avanzamento per i sottufficiali, ammette i piu' meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un terzo dei posti disponibili nell'organico. L'esperimento consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo programmi e modalita' stabiliti dal comandante generale della guardia di finanza. Il giudizio sulle prove, scritta e orale, e' devoluto ad una commissione nominata dal comandante generale della guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza. Sono ammessi a sostenere la prova orale gli appuntati che abbiano riportato un punto di almeno 10 ventesimi nella prova scritta. Superano l'esperimento gli appuntati che abbiano riportato nella prova orale un punto di almeno dieci ventesimi; essi sono dichiarati idonei alla nomina, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianita' del proprio grado e nominati vicebrigadieri limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 8 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art15 · fonte su Normattiva