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(( La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'articolo 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministero delle finanze. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formete in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20. 6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri, secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi)) 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 febbraio 1989, n. 53

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La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".

Testo in vigore dal 8 marzo 1989 al 1 settembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art15 · fonte su Normattiva