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L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami. Al concorso possono essere ammessi:
- 1)i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza che non abbiano superato il 35° anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa;
- 2)i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; stato di celibe o vedovo, e comunque senza prole; statura non inferiore a metri 1,65; buona condotta civile e morale; diploma d'istruzione secondaria di primo grado. I concorrenti per il contingente di mare debbono essere in possesso di uno dei diplomi di qualifica specificati nel bando di concorso. La documentazione comprovante il possesso dei; requisiti prescritti deve essere esibita nei termini e con le modalita' stabilite dal bando di concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 19 marzo 1992
