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Gli articoli 18 e 19 sono applicabili anche nei confronti dei militari collocati in congedo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che ne facciano domanda entro sei mesi e non abbiano superato, alla data anzidetta, i limiti di eta' relativi ai sottufficiali della riserva e del complemento. Per detti militari la nomina a vicebrigadiere decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 1 settembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art20 · fonte su Normattiva