Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza

Art. 21 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199)). Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento vengono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088.

Testo vigente dal 1 settembre 1995

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