Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza

Art. 21 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199

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Gli articoli da 9 a 13 compreso della legge 18 gennaio 1952, n. 40, continuano ad applicarsi ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere da conferire nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due anni successivi. Le disposizioni degli articoli precedenti iniziano ad avere applicazione nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere degli appuntati ai sensi del precedente articolo 15 o degli allievi sottufficiali del corso di reclutamento biennale da conferire rispettivamente nel terzo e nel quarto anno successivo. Le nomine a vicebrigadiere da conferire agli appuntati nel terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge decorrono dal 1 luglio di detto anno e sono conferite nella misura di un decimo dei posti disponibili nell'organico. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento vengono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 1 settembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art21 · fonte su Normattiva