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Nel bando di concorso, indetto con decreto del Ministro per le finanze, sono stabiliti: il numero dei posti da mettere a concorso distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189; le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'eta' e degli altri richiesti dal precedente articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dal successivo articolo 9; le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; la composizione della commissione esaminatrice, nonche' la composizione delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale; i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove di esame, della visita medica e degli accertamenti relativi all'idoneita' psicoattitudinale di cui al successivo articolo 4. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 19 marzo 1992
