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I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneita' psico- attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento e' soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale e' definitivo. 3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale e' escluso dal concorso

Testo in vigore dal 19 marzo 1992 al 1 settembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art4 · fonte su Normattiva