Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1974 al 1 gennaio 1996. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza. Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i giovani che:

  • a)non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
  • b)non abbiano superato il 26° anno di eta' e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella guardia di finanza;
  • c)siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; economia e commercio; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; economia aziendale; economia politica; scienze bancarie ed assicurative; scienze economico-marittime; discipline nautiche. Il corso non puo' avere durata superiore a mesi cinque. La durata del servizio di prima nomina e' determinata dal Ministro per le finanze e non puo', comunque, essere inferiore a dieci mesi.

Testo in vigore dal 12 marzo 1974 al 1 gennaio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-02-26;45~art1 · fonte su Normattiva