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[1]La idoneita' fisica e' accertata mediante visita sanitaria.

[2]La idoneita' professionale risulta dall'esito favorevole dei concorsi e dagli esami finali presso le scuole di reclutamento, tanto per i corsi regolari quanto per quelli di integrazione, e, ove sia richiesto, dal possesso del brevetto aeronautico.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art43 · fonte del testo