Art. 3
La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro per la difesa ed e' composta di un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello membri; un impiegato dalla carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.
Testo vigente dal 26 febbraio 1963
