Art. 5
La graduatoria del concorso e' formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 4. La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e' approvata con decreto del Ministro per la difesa e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo vigente dal 26 febbraio 1963
