La graduatoria degli idonei in ciascun concorso e' formata in base al punto risultante dalla votazione complessiva maggiorato dai punti di valutazione dei titoli prodotti. A parita' di punteggio si osservano le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La graduatoria degli idonei e' approvata con decreto del Ministro per la difesa e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 10 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-23;270~art6 · fonte del testo