La valutazione dei titoli e' fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da: un generale di divisione o di brigata, presidente; un colonnello e due tenenti colonnelli o maggiori per ciascuna arma o servizio, membri. La Commissione si intendera' validamente costituita con la partecipazione del presidente e di tre membri appartenenti all'arma o servizio in cui si effettua il reclutamento dei candidati. Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa-esercito, di grado non superiore all'ottavo. La Commissione, in base alla valutazione dei titoli, formera': una graduatoria per il concorso di cui alla lettera a) dell'art. 1; una graduatoria per il concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1; una graduatoria per ciascuna arma o servizio del concorso di cui alla lettera c) dell'art. 1. Nelle graduatorie relative ai concorsi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 i concorrenti provenienti dai sottufficiali e concorrenti in possesso del titolo di partigiano combattente, dichiarati idonei, saranno immessi fino a coprire il numero dei posti per essi riservati, rispettivamente per ognuno dei due concorsi, dagli articoli 3 e 4.

Testo vigente dal 26 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-29;251~art7 · fonte del testo