Al concorso di cui alla lettera c) dell'art. 1, possono partecipare:

  • 1)i sottotenenti ed i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:
  • a)abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, 12 mesi di servizio militare se sottotenenti e 18 mesi se tenenti, di cui almeno sei in operazioni di guerra durante il conflitto 1940-45 presso comandi, reparti o servizi di unita' operanti, comprese quelle partigiane che abbiano effettivamente operato;
  • b)abbiano comandato il reparto corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi;
  • c)non abbiano superato il 31° anno di eta' se sottotenenti e il 33° anno di eta' se tenenti al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;
  • 2)i sottufficiali in carriera continuativa della rispettiva arma o servizio in possesso dei seguenti requisiti:
  • a)abbiano prestato complessivamente, con qualsiasi grado, durante il conflitto 1940-45, almeno 12 mesi di servizio militare; in operazioni di guerra, al comando effettivo di squadra di fanteria ovvero di reparto corrispondente delle altre armi, del servizio automobilistico e delle formazioni partigiane, ed almeno 12 mesi presso comandi o reparti di unita' operanti, comprese quelle partigiane, che hanno effettivamente operato;
  • b)non abbiano superato il 33° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. Ai sottufficiali sono riservate le seguenti aliquote dei posti messi a concorso: arma di fanteria n. 15; arma di artiglieria n. 14; arma del genio n. 9; servizio automobilistico n. 7. I posti cosi' riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza, di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti e i tenenti di complemento della rispettiva arma o servizio. Un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 1 ed un terzo delle aliquote spettanti ai concorrenti di cui al n. 2, arrotondati per eccesso, sono riservati ai concorrenti che, oltre a possedere gli altri requisiti, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, saranno devoluti a favore dei concorrenti di cui al n. 1 e di cui al n. 2 non in possesso della qualifica di partigiano. Fermi restando i requisiti di cui al n. 1, lettera a) e al n. 2, lettera a), il tempo trascorso in luoghi di cifra per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-45 e nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio di 12 mesi o 18 mesi se sottotenenti o tenenti di 24 mesi se sottufficiali: non va computato invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.

Testo vigente dal 26 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-29;251~art4 · fonte del testo